Art. 2.

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa annua di 1,5 milioni di euro. La ripartizione di tale somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è determinata annualmente con decreto del

 

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Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.